(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 6 dell'8 febbraio 2000)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 2;
    Visto  l'art.  65  della  legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e
s.m.;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 7991 di data
30 dicembre 1999;
                               Decreta
l'emanazione del seguente regolamento:
                               Art. 1.
    L'agenzia   provinciale   per   l'assistenza   e  la  prevenzione
integrativa  di  cui  all'art. 34 della legge provinciale 3 settembre
1993,  n.  23, in aggiunta alle competenze previste dallo stesso art.
34,  provvede  allo  svolgimento  delle funzioni previste dalla legge
regionale  9  agosto  1957, n. 15 delegate alla provincia autonoma di
Trento con l'art.10 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Trento, 19 gennaio 2000
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2000
Registro n. 1, foglio n. 2